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Il ”’capo provvisorio dello Stato”’ è stata una carica istituzionale dell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no a cui furono attribuite le funzioni di [[Capo dello Stato]] nel periodo intercorrente fra l’abolizione della [[monarchia]] a seguito del [[nascita della Repubblica Italiana|referendum del 2 giugno 1946]] e l’entrata in vigore della nuova [[Costituzione]] repubblicana.
Il titolo di ”’capo provvisorio dello Stato”’ indica la carica istituzionale dell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no a cui furono attribuite le funzioni di [[Capo dello Stato]] nel periodo intercorrente fra l’abolizione della [[monarchia]] a seguito del [[nascita della Repubblica Italiana|referendum del 2 giugno 1946]] e l’entrata in vigore della nuova [[Costituzione]] repubblicana.
== Genesi ==
== Genesi ==
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=== Il passaggio da monarchia a repubblica ===
=== Il passaggio da monarchia a repubblica ===
Il [[decreto legislativo luogotenenziale]] del 16 marzo 1946 n. 98<ref name=”RD98/46″>[http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2823 Decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946]</ref>, siglato dallo stesso Umberto di Savoia, stabiliva che qualora la ”«maggioranza degli elettori votanti»” si fosse pronunciata in favore della Repubblica, al momento della proclamazione dei risultati le funzioni di Capo provvisorio dello Stato sarebbero state esercitate dal [[Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] (art.2, terzo comma). Qualora invece la stessa maggioranza si fosse pronunciata in favore della Monarchia, sarebbe continuato il regime luogotenziale allora vigente (art.2, quarto comma).<ref>All’epoca del decreto, Umberto II era ancora luogotenente.</ref> Il 10 giugno, la [[Corte suprema di cassazione|Corte di Cassazione]] procedette alla somma dei risultati parziali presenti nei soli verbali fino in quel momento trasmessi dagli uffici circoscrizionali, rimandando al 18 giugno la proclamazione definitiva integrata dai risultati delle sezioni mancanti e dalle decisioni sulle contestazioni.
Il [[decreto legislativo luogotenenziale]] del 16 marzo 1946 n. 98<ref name=”RD98/46″>[http://www.parlalex.it/pagina.asp?id=2823 Decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946]</ref>, siglato dallo stesso Umberto di Savoia, stabiliva che qualora la ”«maggioranza degli elettori votanti»” si fosse pronunciata in favore della Repubblica, al momento della proclamazione dei risultati le funzioni di Capo provvisorio dello Stato sarebbero state esercitate dal [[Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] (art. 2, terzo comma). Qualora invece la stessa maggioranza si fosse pronunciata in favore della Monarchia, sarebbe continuato il regime luogotenziale allora vigente (art. 2, quarto comma).<ref>All’epoca del decreto, Umberto II era ancora luogotenente.</ref> Il 10 giugno, la [[Corte suprema di cassazione|Corte di Cassazione]] procedette alla somma dei risultati parziali presenti nei soli verbali fino in quel momento trasmessi dagli uffici circoscrizionali, rimandando al 18 giugno la proclamazione definitiva integrata dai risultati delle sezioni mancanti e dalle decisioni sulle contestazioni.
Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, a fronte della situazione di stallo istituzionale e di tensione sociale segnata da proteste e manifestazioni violente culminate negli scontri di Napoli dell’11 giugno<ref>[http://www.monarchia.it/via_medina_special.html Gli scontri di Napoli] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120307140121/http://www.monarchia.it/via_medina_special.html |data=7 marzo 2012 }}</ref>, il Consiglio dei Ministri in virtù della proclamazione, benché non definitiva, dei risultati, decise per l’immediata operatività dell’art. 2, terzo comma del decreto<ref name=”RD98/46″/>, attivando così in capo alla carica di Presidente del Consiglio, all’epoca coperta da [[Alcide De Gasperi]], la funzione accessoria di Capo Provvisorio dello Stato, senza attendere la proclamazione definitiva dell’esito del referendum.[[File:President Enrico De Nicola sign the Italian Constitution 1947.jpg|thumb|La Firma della Costituzione, il 27 dicembre [[1947]]]]
Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, a fronte della situazione di stallo istituzionale e di tensione sociale segnata da proteste e manifestazioni violente culminate negli scontri di Napoli dell’11 giugno<ref>[http://www.monarchia.it/via_medina_special.html Gli scontri di Napoli] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120307140121/http://www.monarchia.it/via_medina_special.html |data=7 marzo 2012 }}</ref>, il Consiglio dei Ministri in virtù della proclamazione, benché non definitiva, dei risultati, decise per l’immediata operatività dell’art. 2, terzo comma del decreto<ref name=”RD98/46″/>, attivando così in capo alla carica di Presidente del Consiglio, all’epoca coperta da [[Alcide De Gasperi]], la funzione accessoria di Capo Provvisorio dello Stato, senza attendere la proclamazione definitiva dell’esito del referendum.[[File:President Enrico De Nicola sign the Italian Constitution 1947.jpg|thumb|La Firma della Costituzione, il 27 dicembre [[1947]]]]
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=== L’elezione da parte dell’Assemblea Costituente ===
=== L’elezione da parte dell’Assemblea Costituente ===
{{Vedi anche|Elezione del capo provvisorio dello Stato del 1946}}
{{Vedi anche|Elezione del capo provvisorio dello Stato del 1946}}
Il 28 giugno [[1946]], l'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] a norma dell’art. 2, secondo comma, del citato decreto legislativo luogotenenziale<ref name=”RD98/46″/>, elesse capo provvisorio dello Stato [[Enrico De Nicola]], al primo scrutinio con 396 voti su 501<ref>[http://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed003/sed003.pdf Resoconto stenografico seduta n. 3 Ass. Cost.]</ref>, superando la maggioranza dei tre quinti dei 556 componenti richiesta dal decreto. Il giuramento del Capo provvisorio dello Stato avvenne ufficialmente il 1º luglio.<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19460701&numeroGazzetta=144&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&estensione=pdf&edizione=90 G.U. n. 144 del 01-07-1946]</ref>.
Il 28 giugno [[1946]], l'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] a norma dell’art. 2, secondo comma, del citato decreto legislativo luogotenenziale<ref name=”RD98/46″/>, elesse capo provvisorio dello Stato [[Enrico De Nicola]], al primo scrutinio con 396 voti su 501<ref>[http://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed003/sed003.pdf Resoconto stenografico seduta n. 3 Ass. Cost.]</ref>, superando la maggioranza dei tre quinti dei 556 componenti richiesta dal decreto. Il giuramento del Capo provvisorio dello Stato avvenne ufficialmente il 1º luglio.<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19460701&numeroGazzetta=144&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&estensione=pdf&edizione=90 G.U. n. 144 del 01-07-1946]</ref>
La durata in carica dell'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]], e conseguentemente del Capo Provvisorio dello Stato, sarebbe dovuta essere di un anno, ma la necessità di un largo accordo fra le forze politiche richiese un prolungamento del mandato dell’Assemblea e di De Nicola: come gesto di sensibilità istituzionale, adducendo motivazioni di salute, in vista della scadenza del suo mandato originale il Capo provvisorio dello Stato presentò comunque le sue dimissioni il 25 giugno [[1947]], ma il giorno seguente l'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] decise di riconfermarlo al primo scrutinio con 405 voti su 431.<ref>[http://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed163/sed163.pdf Resoconto stenografico seduta n. 163 Ass. Cost.]</ref>
La durata in carica dell'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]], e conseguentemente del Capo Provvisorio dello Stato, sarebbe dovuta essere di un anno, ma la necessità di un largo accordo fra le forze politiche richiese un prolungamento del mandato dell’Assemblea e di De Nicola: come gesto di sensibilità istituzionale, adducendo motivazioni di salute, in vista della scadenza del suo mandato originale il Capo provvisorio dello Stato presentò comunque le sue dimissioni il 25 giugno [[1947]], ma il giorno seguente l'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] decise di riconfermarlo al primo scrutinio con 405 voti su 431.<ref>[http://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed163/sed163.pdf Resoconto stenografico seduta n. 163 Ass. Cost.]</ref>