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Durata delle bombole

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:Art. 2 – Condizioni di sicurezza delle autorimesse
:Art. 2 – Condizioni di sicurezza delle autorimesse
::1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1º febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
::1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1º febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
::2. All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
::2. All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DON PORCO GIANLUCA
È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a GPL. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare. Le suddette autorimesse devono naturalmente essere conformi alle normative antincendio e vi deve essere installata una cartellonistica che segnali che il permesso di parcheggio per i veicoli alimentati a GPL è consentito solo al primo piano interrato mentre è vietato negli eventuali piani interrati successivi al primo. Alcuni parcheggi hanno riservato appositi spazi per i suddetti veicoli a evitare che tutti i posti al primo piano interrato siano occupati da vetture con altri sistemi di alimentazione.
È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a GPL. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare. Le suddette autorimesse devono naturalmente essere conformi alle normative antincendio e vi deve essere installata una cartellonistica che segnali che il permesso di parcheggio per i veicoli alimentati a GPL è consentito solo al primo piano interrato mentre è vietato negli eventuali piani interrati successivi al primo. Alcuni parcheggi hanno riservato appositi spazi per i suddetti veicoli a evitare che tutti i posti al primo piano interrato siano occupati da vetture con altri sistemi di alimentazione.