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Interposizione fittizia e interposizione reale: differenze e analogie

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== Interposizione fittizia e interposizione reale: differenze e analogie ==
== Interposizione fittizia e interposizione reale: differenze e analogie ==
L’interposizione fittizia, al contrario dell’interposizione reale, si caratterizza per essere un fenomeno simulatorio che si manifesta ogni qualvolta sussista una divergenza tra possesso effettivo di un reddito e titolarità apparente di quest’ultimo. Nella fattispecie simulata, le parti fingono, in tutto o in parte, di porre in essere un determinato regolamento contrattuale, producendo una discrepanza tra ciò che appare, ed è visibile ai terzi, e ciò che le parti effettivamente intendono attuare<ref>Salvatore Antonello Parente, L’elusione come categoria autonoma del diritto tributario, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto,volume 4, 2011</ref>. Dal punto di vista tributario, la simulazione rileva in tutte le circostanze in cui sia utilizzato un prestanome, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti dell’atto posto in essere, a carico del quale si applicherà il tributo; oppure nell’ ipotesi in cui viene mascherata una certa operazione, attraverso l’attribuzione di una qualificazione giuridica che comporta l’applicazione di un trattamento fiscale meno oneroso<ref>Cfr. Op. cit.</ref>. L’[[Amministrazione finanziaria]] potrà contrastare il comportamento simulato, imputando al dominus gli effetti fiscali delle operazioni compiute dal prestanome, mediante l’ applicazione dell’art. 37 del {{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1973|mese=|giorno=|numero=600|titolo=|articolo=}}, concernente l’interposizione fittizia di persona in materia di [[accertamento tributario]]<ref>Cfr. Op. Cit.</ref>.
L’interposizione fittizia, al contrario dell’interposizione reale, si caratterizza per essere un fenomeno simulatorio che si manifesta ogni qualvolta sussista una divergenza tra possesso effettivo di un reddito e titolarità apparente di quest’ultimo. Nella fattispecie simulata, le parti fingono, in tutto o in parte, di porre in essere un determinato regolamento contrattuale, producendo una discrepanza tra ciò che appare, ed è visibile ai terzi, e ciò che le parti effettivamente intendono attuare<ref>Salvatore Antonello Parente, L’elusione come categoria autonoma del diritto tributario, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto,volume 4, 2011</ref>. Dal punto di vista tributario, la simulazione rileva in tutte le circostanze in cui sia utilizzato un prestanome, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti dell’atto posto in essere, a carico del quale si applicherà il tributo; oppure nell’ ipotesi in cui viene mascherata una certa operazione, attraverso l’attribuzione di una qualificazione giuridica che comporta l’applicazione di un trattamento fiscale meno oneroso<ref>Cfr. Op. cit.</ref>. L’Amministrazione finanziaria potrà contrastare il comportamento simulato, imputando al dominus gli effetti fiscali delle operazioni compiute dal prestanome, mediante l’ applicazione dell’art. 37 del {{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=1973|mese=|giorno=|numero=600|titolo=|articolo=}}, concernente l’interposizione fittizia di persona in materia di [[accertamento tributario]]<ref>Cfr. Op. Cit.</ref>.
La differenza principale tra interposizione fittizia e interposizione reale risiede nella circostanza per cui, nel primo caso non si desidera che venga prodotto alcun effetto nei confronti del soggetto interposto (colui che appare il possessore del reddito), mentre, al contrario, nella fattispecie di interposizione reale l’operazione è voluta e strutturata per ottenere un vantaggio fiscale. La Circolare n.1 del 2018 della Guardia di Finanza delinea in modo chiaro la differenza tra interposizione fittizia e reale in ambito tributario<ref name=”:1″ />.
La differenza principale tra interposizione fittizia e interposizione reale risiede nella circostanza per cui, nel primo caso non si desidera che venga prodotto alcun effetto nei confronti del soggetto interposto (colui che appare il possessore del reddito), mentre, al contrario, nella fattispecie di interposizione reale l’operazione è voluta e strutturata per ottenere un vantaggio fiscale. La Circolare n.1 del 2018 della Guardia di Finanza delinea in modo chiaro la differenza tra interposizione fittizia e reale in ambito tributario<ref name=”:1″ />.