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Le sentenze Part Service e Cadbury Schweppes: Correzione citazione nota

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Analogamente a quanto accade nel leading case, nella sentenza Part Service, l’oggetto è l’imposta sul valore aggiunto. Il giudice europeo afferma che “La Sesta Direttiva […] deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71995&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762359|titolo=PQM, Caso Part Service}}</ref>.
Analogamente a quanto accade nel leading case, nella sentenza Part Service, l’oggetto è l’imposta sul valore aggiunto. Il giudice europeo afferma che “La Sesta Direttiva […] deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71995&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762359|titolo=PQM, Caso Part Service}}</ref>.
Il filone giurisprudenziale in tema di abuso del diritto continua con la sentenza Cadbury Schweppes<ref name=”:9″ />: si trattava di stabilire se la normativa antiabuso del Regno Unito fosse compatibile con le libertà fondamentali dell’UE e, più specificamente, con la [[libertà di stabilimento]]<ref>{{Cita pubblicazione|autore=BEGHIN M.|titolo=La sentenza cadbury-schweppes e il “malleabile” principio della libertà di stabilimento|rivista=Rassegna Tributaria|numero=3/2007}}</ref>. La Corte, investita della questione, conferma quanto sostenuto dall’avvocato generale, cioè che “[…] fondare una controllata in un altro Stato membro allo scopo di beneficiare del, più favorevole, regime fiscale ivi in vigore non integra, da parte della società madre, un abuso della libertà di stabilimento”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56602&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012869|titolo=Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, punto 40}}</ref>. Tuttavia, aggiunge che “[…] la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni dėl Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63874&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013617|titolo=Caso Cadbury Schweppes, punto 54}}</ref>. Ancora una volta, come in Emsland-Stärke, in Halifax e in Part Service, si ribadisce quali siano gli elementi essenziali che caratterizzano una condotta abusiva<ref>{{Cita pubblicazione|autore=D. WEBER|anno=2013|titolo=Abuse of law in European Tax law: an overview
Il filone giurisprudenziale in tema di abuso del diritto continua con la sentenza Cadbury Schweppes<ref name=”:9″ />: si trattava di stabilire se la normativa antiabuso del Regno Unito fosse compatibile con le libertà fondamentali dell’UE e, più specificamente, con la [[libertà di stabilimento]]<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Mauro Beghin|titolo=La sentenza cadbury-schweppes e il “malleabile” principio della libertà di stabilimento|rivista=Rassegna Tributaria|numero=3/2007}}</ref>. La Corte, investita della questione, conferma quanto sostenuto dall’avvocato generale, cioè che “[…] fondare una controllata in un altro Stato membro allo scopo di beneficiare del, più favorevole, regime fiscale ivi in vigore non integra, da parte della società madre, un abuso della libertà di stabilimento”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56602&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1012869|titolo=Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, punto 40}}</ref>. Tuttavia, aggiunge che “[…] la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni dėl Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica”<ref>{{Cita web|url=https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63874&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1013617|titolo=Caso Cadbury Schweppes, punto 54}}</ref>. Ancora una volta, come in Emsland-Stärke, in Halifax e in Part Service, si ribadisce quali siano gli elementi essenziali che caratterizzano una condotta abusiva<ref>{{Cita pubblicazione|autore=D. WEBER|anno=2013|titolo=Abuse of law in European Tax law: an overview
and some recent trends in the direct and indirect tax case law of the ECJ|rivista=European Taxation}}</ref>, quindi l’elemento soggettivo, cioè l’ottenimento di un vantaggio fiscale, e l’elemento oggettivo, cioè l’incompatibilità con le finalità sancite dai [[Trattati dell’Unione Europea]].
and some recent trends in the direct and indirect tax case law of the ECJ|rivista=European Taxation}}</ref>, quindi l’elemento soggettivo, cioè l’ottenimento di un vantaggio fiscale, e l’elemento oggettivo, cioè l’incompatibilità con le finalità sancite dai [[Trattati dell’Unione Europea]].